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L’associazione Ciao Lapo Onlus ha sviluppato nel 2008 e aggiornato nell’ottobre 2017 un documento esemplificativo per gli ospedali ed i consultori con la speranza di fare chiarezza sulle leggi che regolano la sepoltura in caso morte prenatale e di poter favorire il passaggio corretto di informazioni tra le istituzioni italiane preposte e gli aventi diritto (la donna, la coppia, i loro rappresentanti).
Fonte: Ciao Lapo Onlus
Indice
Perché un documento sulle sepolture prenatali
Disposizioni di legge in caso di aborto precoce e tardivo
Disposizioni di legge in caso di morte in utero
Come richiedere la sepoltura/cremazione al di sotto delle 28 settimane di età gestazionale
Perché un documento sulle sepolture prenatali
I numeri della morte prenatale: un fenomeno molto diffuso e molto ignorato.
Le statistiche svolte nei paesi occidentali ci dicono che una gravidanza su 5/6 si interrompe lungo il suo decorso, per cause “naturali”, spesso scarsamente preventivabili e purtroppo non evitabili.
Questo numero in Italia è intorno ai 150.000 casi annui.
La quasi totalità di queste perdite prenatali avviene entro il primo trimestre di gravidanza.
Un numero molto inferiore nel secondo trimestre (circa 8.000), ed un numero ancora inferiore nel terzo trimestre (circa 2000).
A questi dati vanno aggiunti i circa 4000 casi di interruzione di gravidanza per patologia, che sono interessati dalle procedure di sepoltura oggetto del presente documento.
Perché sottolineare questi numeri?
Perché una gravidanza su sei significa circa 150.000 donne ogni anno.
I numeri italiani ci indicano che in un pronto soccorso ospedaliero, in un punto nascita o in un consultorio non è per niente raro incontrare una donna che ha un aborto spontaneo in atto, precoce o tardivo che sia, o che ha programmato un’interruzione di gravidanza per patologia o che è stata colpita da una morte in utero.
Incontrare queste donne è evento possibile e tutt’altro che raro nella normale routine lavorativa per chiunque lavori in un reparto di ostetricia e ginecologia.
Conoscere le leggi vigenti e saper fornire le informazioni corrette è molto importante ai fini di una corretta assistenza, secondo le ultime linee guida internazionali, tra cui quelle di Sands UK, del NHS Inglese e i regolamenti del governo australiano, per citarne solo alcuni. Lancet 2016 inserisce la corretta informazione ai genitori colpiti da morte in utero (la morte in utero in molti paesi è definita tale a partire dalla 22 settimana di età gestazionale) tra le basi della care. Comprese le informazioni sulle procedure relative alle sepolture o alla cremazione.
In Italia la perdita perinatale avviene nel 15-18% delle gravidanze. Essere preparati e conoscere le procedure possibili da spiegare alla donna e alla coppia rientra nella buona prassi e rientra tra i compiti del professionista sanitario. Negli altri paesi, come abbiamo visto, sono già attivi specifici e dettagliati protocolli assistenziale che tengono conto di tutti gli aspetti (medici, burocratico-amministrativi, psicologici) che una donna / coppia colpita da perdita prenatale deve affrontare.
Laddove i protocolli di assistenza sono presenti e correttamente applicati il ritorno in termini di soddisfazione degli utenti è molto alto.
Non possiamo dire lo stesso quando le procedure sono limitate agli aspetti medici, e gli assistiti non ricevono informazioni rispetto agli aspetti burocratici e amministrativi o rispetto ai risvolti psicologici della perdita.
Questo documento mira a diffondere la conoscenza delle normative vigenti in Italia e quelle specifiche in vigore in alcune regioni, e a precisare il razionale psicologico, antropologico e psicosociale per il quale queste normative diventano importanti ai fini dell’elaborazione del lutto.
Prima di iniziare ricordiamo ai lettori che il lutto è indipendente dal credo religioso, perchè il lutto attinge ad una dimensione psicologica, antropologica e psicosociale molto marcata.
Ricordiamo inoltre che CiaoLapo è apolitica, apartitica e aconfessionale e che ha accolto negli anni genitori con tutti i tipi esistenti di credo, genitori atei, genitori agnostici, genitori convertiti, genitori di tutti i colori politici, e di tutte le correnti di pensiero.
Il lavoro con persone molto diverse ma accomunate tutte dalla perdita di un bambino durante la gravidanza o dopo la nascita, per qualunque motivazione medica, ci ha permesso di avviare un sano, pacato e approfondito confronto tra riti, credenze e bisogni espressi dalle coppie.
La maggior parte delle nostre coppie (dal 2006 sono state circa 800 le coppie che abbiamo seguito, ed oltre 3000 donne) colpite da un lutto al di sotto della 28 settimana di gravidanza negli anni ha espresso il rammarico di non aver ricevuto informazioni precise sulla sepoltura. Molti hanno ricevuto informazioni contrastanti, a seconda degli operatori a cui hanno chiesto. A molti sono state dette mezze verità o vere e proprie menzogne (la più frequente è “alla sepoltura provvede l’ospedale”). Alcuni genitori, una volta scoperte le leggi vigenti e la palese violazione di queste leggi, hanno avviato un complesso e doloroso contenzioso legale con l’azienda ospedaliera in cui è avvenuto il parto. Alcuni genitori vivono ancora oggi con rammarico e imbarazzo la scelta compiuta anni fa, compiuta sulla base di scarse informazioni, in un momento di intenso shock, e dopo avere ricevuto sedicenti rassicurazioni sul miglior esito del lutto in assenza di sepoltura e rito funebre (è vero l’esatto contrario)
Nel nostro paese, la sepoltura dei nati morti si colora purtroppo di tristi connotati ideologici, politici e religiosi, che infiammano gli animi e spostano il focus dal lutto dei genitori (e il loro diritto di scegliere, secondo la legge) a sterili polemiche, di cui nostro malgrado abbiamo dovuto occuparci disperdendo molte energie, ma ottenendo a volte un barlume di consapevolezza. Solo un barlume, a giudicare dal fatto che ancora oggi, 2017, molti operatori dei reparti di ginecologia e ostetricia non sanno gli estremi di legge, non sanno l’iter che il corpo dell’embrione feto segue in caso di sepoltura o smaltimento, non sanno fornire indicazioni precise a precise richieste dei genitori (la più banale richiesta è: “ma in che cimitero lo portate?”).
La consapevolezza del lutto perinatale, la conoscenza del problema e di tutte le sue declinazioni, la prevenzione dei lutti complicati e dell’esordio di patologie mentali passa anche attraverso la corretta informazione.
In Italia, ancora oggi, a causa dei media e grazie a politici, giornalisti e anche “addetti ai lavori” poco competenti in materia di psicologia e di antropologia, ottenere la corretta informazione dopo un lutto perinatale è molto difficile. Soprattutto quando si parla di contatto con il bambino e di riti funebri.
Proviamo dunque a fare chiarezza su cosa dice la legge e su cosa possono concentrarsi le persone che devono decidere il da farsi dopo una perdita perinatale.
Disposizioni di legge in caso di aborto precoce e tardivo
Quando una gravidanza si interrompe nel primo trimestre la gestante viene seguita con specifici protocolli medici che stabiliscono con cura come procedere a seconda del decorso.
La maggior parte degli eventi di perdita del primo trimestre inizia con un sanguinamento e con l’espulsione spontanea dell’embrione o del feto. In alcuni casi la gravidanza si interrompe ma l’embrione o il feto restano in utero. Al momento della diagnosi di aborto ritenuto, i medici possono decidere con la donna tra diverse opzioni: l’attesa, la procedura medica, la procedura chirurgica. Quando le misure del feto raggiungono quelle della 14° settimana di età gestazionale si procede di solito con l’induzione del parto cosìddetto “abortivo”, previo ricovero. Il parto “abortivo” impegna le energie fisiche e psichiche della donna, e del suo compagno, come un normale parto. Per molte donne, inoltre, questa è la prima esperienza di parto. La donna va seguita con particolare cura, per evitare ripercussioni post-traumatiche future. All’interno di questa cura rientra la corretta spiegazione della possibilità di procedere alla sepoltura/cremazione del corpo del bambino.
Dopo una diagnosi di aborto precoce o tardivo che sia l’obiettivo medico è favorire l’espulsione di tutto il “materiale abortivo” che comprende anche il corpo dell’embrione/feto.
Il corpo dell’embrione-feto non è privo di valore e significato per la donna. Non solo, come alcuni ipotizzano, perché è stato visto durante le ecografie, ma anche perché, in modo naturale e fisiologico, è stato pensato, immaginato, idealizzato in quanto tale, ancor prima di diventare “corpo”.
È il corpo del bambino che si sviluppa in utero, ed è il corpo del bambino che viene monitorizzato durante la gravidanza, e di cui si cercano e segnano i parametri vitali (il famoso battito della prima ecografia). È il corpo del bambino, infine, che smette di vivere. Credere che questo “bambino in divenire” smetta di essere pensato, o di rivestire un qualche significato per la donna/coppia una volta morto, non è ciò che esperiscono migliaia di donne e uomini in Italia e nel mondo. Anzi. Dopo la diagnosi, il corpo del bambino è ancora più importante: le donne vogliono capire cosa è accaduto, hanno bisogno di ricevere una spiegazione, hanno bisogno di potersi spiegare l’accaduto. Tutt’altro che “dimenticato”, è sul corpo del bambino che si chiedono approfondimenti, esami, ed indagini. (…)
Il bambino pensato si incarna in quei millimetri di corpo. Quando il bambino muore, è quel bambino in quel corpo, che muore. Per molti genitori (non per tutti, per molti), quel corpo è importante. Al punto che, per alcuni di loro, potrebbe essere fondamentale procedere a un rituale di sepoltura. Previsto dalla legge.
Se l’espulsione dell’embrione / feto avviene al domicilio della donna, la donna è libera di decidere insieme al compagno cosa fare del corpo dell’embrione o del feto, senza dover compilare alcun modulo. Modulo che è comunque necessario ai sensi di legge per ottenere una sepoltura in un’area cimiteriale comunale.
Se l’espulsione dell’embrione o del feto avvengono invece in ospedale, in modo spontaneo, a seguito di intervento chirurgico di raschiamento, a seguito di un parto “abortivo”, è necessario seguire una specifica procedura a norma di legge.
I regolamenti italiani di polizia mortuaria, pur con variazioni locali, si basano sul D.P.R. 10/09/1990 n. 285, il quale nell’art. 7 dichiara:
Articolo 7
- Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell’art. 74 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull’ordinamento dello stato civile, si seguono le disposizioni stabilite dagli articoli precedenti.
- Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all’ufficiale di stato civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall’unità sanitaria locale.
- A richiesta dei genitori, nel cimitero possono essere raccolti con la stessa procedura anche prodotti del concepimentodi presunta età inferiore alle 20 settimane.
- Nei casi previsti dai commi 2 e 3,i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall’espulsione od estrazione del feto, domanda di seppellimento alla unità sanitaria locale accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.
Commenti
Se i genitori lo richiedono, dopo aborto precoce o tardivo la sepoltura di embrioni e feti è possibile anche prima delle 28 settimane di età gestazionale (per qualunque motivo o in qualsiasi circostanza, compresa l’IVG), purché la richiesta sia presentata entro 24 ore dall’espulsione.
La legge non fissa alcun limite di età gestazionale al di sotto del quale non si possa richiedere la sepoltura.
Disposizioni di legge in caso di morte in utero
Si definiscono nati-morti i bambini che abbiano superato le 28 settimane di gestazione al momento del parto.
In caso di morte in utero vige l’obbligo di registrazione presso l’anagrafe, come previsto dall’art. 74 del Regio Decreto 09.07.1939 n. 1238 che cita testualmente:
Art. 74
Quando al momento della dichiarazione di nascita il bambino non è vivo, il dichiarante deve far conoscere se il bambino è nato morto o è morto posteriormente alla nascita, indicando in questo secondo caso la causa di morte. Tali circostanze devono essere comprovate dal dichiarante con il certificato di assistenza al parto di cui all’art. 70, comma quarto, ovvero con certificato medico.
L’ufficiale dello stato civile forma il solo atto di nascita, se trattasi di bambino nato morto, e fa ciò risultare a margine dell’atto stesso; egli forma anche quello di morte, se trattasi di bambino morto posteriormente alla nascita.
Commenti
Il bambino nato morto è registrato all’anagrafe nello stato civile ed ha tutti i diritti che spettano ad ogni altro essere umano, indipendentemente dal fatto che la sua morte sia avvenuta mentre era ancora nell’utero della madre. Egli ha quindi anche il diritto a ricevere sepoltura.
Come richiedere la sepoltura/cremazione al di sotto delle 28 settimane di età gestazionale
Si può richiedere il seppellimento attraverso l’ospedale, compilando i moduli ASL contenenti i permessi per il trasferimento al cimitero.
La richiesta va compilata e presentata entro 24 ore dall’intervento o dal parto (art. 7 commi 3 e 4 del D.P.R. 10.9.90 n. 285): molte aziende ospedaliere hanno specifici moduli per fare la richiesta; in assenza di moduli preimpostati è sufficiente fare domanda in carta semplice e in triplice copia (la richiesta può essere compilata da parte della donna o da un familiare):
Esempio:
Alla Direzione Sanitaria dell’A.S.L. n:…
La sottoscritta… …………………………………….. (nome e cognome del richiedente), domiciliata a ……………. in via ……………………. ……………………………………..(indirizzo)
chiede che il suo bambino, al quale desiderava dare il nome di …………………………, venga sepolto individualmente secondo le disposizioni di Legge (DPR n. 285 del 10.9.1990, art. 7, commi 3 e 4).
(data e firma)
Allegato: n.1 certificato medico.
per ricevuta in Reparto: …………. (data e firma)
per ricevuta in Direzione Sanitaria: ……………(data e firma)
- A) La prima copia va consegnata alla Capo Sala del reparto; la seconda dovrà essere consegnata alla Direzione Sanitaria dell’Ospedale; la terza copia sarà conservata dal richiedente e può servire come ricevuta delle altre due.
- B) Alla domanda si dovrà allegare il certificato medico, che sarà rilasciato dal Ginecologo che ha seguito la gravidanza o che ha compiuto l’intervento e deve riportare la presunta età di gestazione e il peso del feto.
Per la sepoltura individuale ti consigliamo di recarti all’ufficio comunale competente per le sepolture, allo scopo di fissare le modalità che ritieni più opportune (esempio: eventuali cerimonie religiose, trasporto al cimitero, cremazione, dispersione delle ceneri, sepoltura in fossa comune, o in una tomba di famiglia etc)
In quell’occasione potrai scegliere se affidare il trasporto al Comune o ad un’impresa funebre privata.
Su richiesta ti è possibile presentare per la sola visione la copia di richiesta della sepoltura con le apposite attestazioni di ricevuta.
Lo spazio per la sepoltura al cimitero è in genere fissato nella zona prevista per i bimbi nati morti e prodotti del concepimento (art. 50, DPR 285/90).
Nota bene: non tutti i cimiteri dispongono di aree preposte alla sepoltura di embrioni e feti. L’azienda ospedaliera dovrebbe disporre di un protocollo comprensivo delle indicazioni circa i cimiteri locali, comunali o provinciali in cui è possibile effettuare la sepoltura/dispersione delle ceneri.
Nota bene 2: dopo l’approfondimento diagnostico dell’esame istologico, nel corpo del bambino è presente un componente chimico inquinante, la formalina. Per legge, la sepoltura degli embrioni dopo l’esame diagnostico è possibile solo in cimiteri a norma per la tutela delle falde acquifere. Se non è presente un’area cimiteriale idonea vicino a te è opportuno cercarne una adeguata.
Non è vero che se si fa l’esame istologico non si può seppellire.
Non è vero che una cosa esclude l’altra.
Inoltre, nel caso in cui nel vostro cimitero comunale sia già presente un vostro parente defunto, potete scegliere di tumulare i resti del bambino nella stessa tomba (in questo caso i costi sono più alti e variano da zona a zona).
Regolamenti regionali
Lombardia
Art. 1
(Modifiche al regolamento regionale 9 novembre 2004, n. 6)
- Al regolamento regionale 9 novembre 2004, n. 6(Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali) sono apportate le seguenti modifiche:
[….]
- b) il comma 1 dell’articolo 11 è sostituito dal seguente:
“1. L’autorizzazione all’inumazione o alla tumulazione di cadaveri e nati morti è rilasciata secondo la normativa nazionale vigente.”;
- c) dopo il comma 1 dell’articolo 11 sono aggiunti i seguenti:
“1 bis. Per i prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle venti alle ventotto settimane complete e per i feti che abbiano presumibilmente compiuto ventotto settimane di età intrauterina, nonché per i prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle venti settimane, la direzione sanitaria informa i genitori della possibilità di richiedere la sepoltura.
1 ter. L’ASL, informata dalla direzione sanitaria tramite invio della richiesta di sepoltura corredata dell’indicazione della presunta età del feto o prodotto abortivo, rilascia il permesso di trasporto e seppellimento direttamente al comune ove si è verificato l’evento.
1 quater. In mancanza della richiesta di sepoltura, si provvede in analogia a quanto disposto per le parti anatomiche riconoscibili.”;
Commenti
Il Regolamento Regionale della Lombardia ha introdotto il dovere da parte dell’operatore ospedaliero di informare i genitori della possibilità di chiedere la sepoltura. Ciò vale per qualunque genitore, qualunque sia l’età gestazionale del bambino. Inoltre, in mancanza di richiesta di sepoltura da parte del genitore, la Regione Lombardia provvederà comunque alla sepoltura del feto, come abitualmente fatto con le “parti anatomiche riconoscibili”.
Come: purtroppo questa legge che sembrava ottima è applicata in modo non uniforme da comune a comune. Non tutte le aree preposte ad accogliere gli embrioni ed i feti sono adeguatamente strutturate. A volte, purtroppo, i genitori non ottengono le informazioni richieste, perchè non è ancora adeguatamente strutturato il procedimento. Non tutte le aziende hanno aggiornato i protocolli assistenziali e le procedure. E’ importante chiedere sempre l’iter amminstrativo previsto dalla struttura e la tracciabilità del medesimo. Anche se è difficile e doloroso chiedere.
Marche
(Pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche il 26 Novembre 2015)
La vera novità virtuosa degli ultimi due anni
Regolamento regionale 16 novembre 2015, n. 7 concernente: Modifica al regolamento regionale 9 febbraio 2009, n. 3. “Attività funebri e cimiteriali ai sensi dell’articolo 11 della legge regionale 1° febbraio 2005, n. 3.
Il Presidente della Giunta regionale Su conforme deliberazione del Consiglio – assemblea legislativa regionale n. 12 della seduta n. 10 del 10 novembre 2015; Visto il comma 3 dell’articolo 35 dello Statuto della Regione; emana il seguente regolamento: Modifica al regolamento regionale 9 febbraio 2009, n. 3 “Attività funebri e cimiteriali ai sensi dell’articolo 11 della legge regionale 1° febbraio 2005, n. 3 Art. 1 (Inserimento dell’articolo 7 bis nel regolamento regionale 9 febbraio 2009, n. 3) 1. Dopo l’articolo 7 del regolamento regionale 9 febbraio 2009, n. 3 (Attività funebri e cimiteriali ai sensi dell’articolo 11 della legge regionale 1° febbraio 2005, n. 3) è inserito il seguente:
“Art. 7 bis (Autorizzazione alla inumazione e tumulazione dei feti e prodotti abortivi)
- L’ASUR, le Aziende ospedaliere indicate all’articolo 2, comma 1, lettera b), della legge regionale 20 giugno 2003, n. 13 (Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale) e le strutture sanitarie private accreditate predispongono opuscoli informativi sulla possibilità di richiedere, nei limiti e con le modalità previste dalla normativa statale e regionale, la sepoltura del feto o del prodotto abortivo e sulle disposizioni applicate in mancanza di tale richiesta.
L’opuscolo, unitamente alla richiesta di consenso formale, è consegnato ai genitori, ai parenti o a chi per essi, al momento del ricovero presso la struttura sanitaria. 2. Per la sepoltura al cimitero non è obbligatorio indicare sull’eventuale lapide il cognome di uno o di entrambi i genitori ma è possibile anche usare un nome di fantasia a cui, nella relativa sezione del registro cimiteriale, corrisponderà l’effettiva appartenenza anagrafica del prodotto del concepimento.”. Art. 2 (Disposizione transitoria) 1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore di questo regolamento l’ASUR, le Aziende ospedaliere indicate all’articolo 2, comma 1, lettera b), della l.r. 13/2003 e le strutture sanitarie private accreditate disciplinano le procedure di informazione indicate al comma 1 dell’articolo 7 bis del r.r. 3/2009, come introdotto da questo regolamento. Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Marche.
Ancona, 16 novembre 2015 IL PRESIDENTE Luca Ceriscioli
Commenti
La Regione Marche per la prima volta dichiara l’importanza di una corretta informazione scritta che possa spiegare ai genitori l’esistenza di questa possibilità, possibilità che nel momento acuto della diagnosi e della degenza può essere difficile da contemplare.
Conclusioni
La legge italiana tutela le donne e le coppie colpite da lutto perinatale anche all’inizio della gravidanza e prevede per TUTTE la possibilità di procedere alla sepoltura del corpo del bambino a qualunque età gestazionale, sia in forma privata (a totale carico del contribuente) che nelle aree cimiteriali preposte ad accogliere gli embrioni ed i feti (chiamata non del tutto propriamente campi degli angeli). Analoga procedura è prevista per la cremazione e dispersione/conservazione delle ceneri.
Pasticci:
Manca un’informativa ministeriale uniforme per tutto il territorio italiano e per tutti i punti nascita; ogni azienda ospedaliera può decidere come impostare la comunicazione con la donna/coppia. Può anche decidere, come spesso vediamo, di non impostare alcuna comunicazione e decidere di default, ignorando le leggi vigenti.
Le battaglie ideologiche di destra/sinistra nord/centro/sud laici-cattolici e viceversa rendono impossibile affrontare l’argomento con la sobria competenza di altri paesi, con tutto ciò che ne consegue in termini di assistenza e di sequele sul benessere delle donne e delle coppie (cambiare nome a un bambino, il nome assegnato dai suoi genitori, con un nome di fantasia non è atto neutro).
Di fatto ostacolano la corretta informazione alle donne/coppie, che ricordiamo hanno soltanto 24 ore per fare richiesta di sepoltura, o per scegliere di non fare sepoltura.
Di nuovo non è importante cosa scelgono le donne e le coppie. E’ importantissimo che conoscano i loro diritti e possano compiere la scelte migliore possibile per loro, qualunque sia.
In un paese veramente civile e veramente all’avanguardia il rispetto di tutte le leggi dovrebbe essere garantito, così come il rispetto di tutte le donne afferenti a un servizio.
Sminuire il lutto perinatale e negare il diritto alla sepoltura dei nostri embrioni o feti non offre alcun vantaggio alle donne che scelgono di interrompere la gravidanza. E viceversa. Ne ho scritto qui, tempo fa, in esteso.
Aspetto il giorno nel quale tutte le utenti del nostro servizio sanitario nazionale italiano potranno ricevere, come accade in altri paesi, le informazioni più corrette, più esaurienti e più adeguate al loro specifico caso di lutto perinatale.
Mentre aspettiamo quel giorno, imparare cosa dice la legge e cosa possiamo fare come cittadini ma anche come operatori sanitari è molto importante.